Lo scorso 14 gennaio Chiara Ferragni è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata per le vicende del pandoro Balocco e delle uova pasquali griffate. A tre mesi dalla sentenza, sono state appena rese note le motivazioni del giudice Ilio Mannucci Pacini che ha disposto il non luogo a procedere. Secondo il magistrato la pubblicità ingannevole c’è statamamma senza l’aggravante della minorata difesa dei consumatori e dei follower dell’imprenditrice digitale: «Non può essere condivisa l’affermazione secondo la quale essere follower di un personaggio molto noto sui social network significachi divenire un suo seguace (alla stregua dei seguaci dei santoni delle sette religiose o spirituali), così determinando automaticamente in capo a quest’ultimo uno stato di debolezza fisica o psichica che comporti una limitazione della propria capacità di autodeterminarsi».
In parole più semplici, i milioni di persone che seguono Ferragni sui social sono in grado di capire da soli se i consigli dell’influencer siano corretti o ingannevoli. Gli utenti social, pur seguendo l’influencer, non possono rimanere condizionati a tal punto da sbagliare scelte e acquisti. Da questo punto di vista l’accusa verso Chiara Ferragni è stata considerata «infondata» perché non c’è il supporto di provare concretamente una dimostrazione di ogni singolo caso. La “minorata difesa” – che rendeva il reato di truffa procedibile anche senza una denuncia – è dunque caduta, decretando la fine del processo. Il rapporto quasi fideistico tra influencer e consumatore era uno degli elementi che, secondo i pm di Milano Eugenio Fusco e Cristian Barilli, reggevano l’aggravante della «minorata difesa». Che non doveva essere contestata, ha stabilito la sentenza, perché completamente infondata.
Nelle motivazioni dell’assoluzione, il giudice scrive un altro passaggio significativo. I social media «consentono agli utenti un potere di verifica del contenuto dei messaggi veicolati, come rilevato dagli studi sociologici su tali media». Poi un riferimento a quanto avviene in televisione: in Italia, scrive il giudice, «non risulta che pubblicità ingannevole o mendace attuata tramite i canali televisivi abbia determinato, solo per il numero di destinatari, l’aggravante della minorata difesa».
Ilio Mannucci Pacini ha poi precisato che gli imputati (oltre alla Ferragni erano coinvolti il suo ex braccio destro Fabio Damato e Francesco Cannillo, rappresentante di Cerealitalia-Id), «non sono stati assolti in questo processole condotte a loro addebitate non sono rimaste impunite, le vittime delle asserite truffe non sono state insoddisfatte delle proprie ragioni risarcitorie». Gli imputati, continua il giudice, «hanno subito a vari livelli conseguenze sul piano patrimoniale per la ritenuta natura ingannevole dei messaggi pubblicitari riguardanti le campagne qui giudicate», risarcando chi ha avanzato le contestazioni.
